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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2015  [ apri ]
3444/II/1.32.

  Dopo il comma 449 inserire i seguenti:
  449-bis. A decorrere dall'anno 2016, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
  449-ter. Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  449-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

  Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.