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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2015  [ apri ]
3444/II/1.10.
approvato

  Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
  171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»;
   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
  «6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, alla Tabella A – alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti riduzioni:
   2016: -200.000,00 euro;
   2017: -200.000,00 euro;
   2018: -200.000,00 euro.

Il Relatore
3444/II/1.10.

  Dopo il comma 171 aggiungere il seguente comma:
  171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
    «Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali».
   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
    «6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente alla Tabella A – alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti riduzioni:
   2016: – 200 mila euro;
   2017: – 200 mila euro;
   2018: – 200 mila euro.

Il Relatore