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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2015  [ apri ]
3444/XI/1.14.
approvato

  Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole:, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
   b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
   c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
  525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
   f) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

  alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
  2016: – 24.000.000;
  2017: – 30.000.000;
  2018: – 30.000.000.

  alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 7.000.000;
  2017: – 7.000.000;
  2018: – 7.000.000.

  alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 5.000.000;
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000.

  alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 2.000.000;
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000.

  alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 3.000.000;
  2017: – 2.000.000;
  2018: – 2.000.000.

  alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 1.000.000;
  2017: – 1.000.000;
  2018: – 1.000.000.

  alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 1.000.000;
  2017: – 1.000.000;
  2018: – 1.000.000.

3444/XI/1.14.

  Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole:, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole:
di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
   b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
    
514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
   c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
  525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
   f) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

  alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
   2016: – 24.000.000;
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000.

  alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 7.000.000;
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000.

  alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.

  alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.

  alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000.

  alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.

  alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.