Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016 entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2016».
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
2016: – 2.000.000.