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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.730. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.730.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
  129-bis. Al fine di promuovere e sostenere la tutela dei beni ambientali, migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sono istitutite, sentite le Regioni interessate, «Aree naturalistiche protette» d'interesse nazionale.

  129-ter. A tal fine, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la concessione, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'esonero dal versamento, per i soggetti residenti nelle Aree di cui al comma precedente, del 20 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di importo pari a 2,000 euro su base annua.
  129-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, definisce la delimitazione delle Aree e le misure di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 129-bis e 129-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

ex *1. 16. 21.