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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.680. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.680.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, nel rispetto della relativa dotazione organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché delle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

ex 1. 16. 142.