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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.595. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.595.

  Dopo il comma, aggiungere i seguenti:
  109-bis. Al fine di attuare una completa universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 21 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, in materia di permessi e congedi si applicano, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, anche ai dipendenti del settore pubblico, nel limite di 50 milioni di euro annui.
  109-ter. Con decreto del Ministro della semplificazione della pubblica amministrazione da emanarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito dal comma 100-bis.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, 92,610 milioni di euro per l'anno 2017 di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019,.

ex 1. 14-bis. 11.