stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.538. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.538.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis, Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.
  86-ter. L'agevolazione di cui al comma 86-bis, è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1 gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 86-bis.
  86-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 86-bis e 86-ter, e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applicano le medesime agevolazioni.
  87-quinquies. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 86-bis e 86-ter sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 114,340;
   al medesimo comma sostituire la cifra: 142,610 con la seguente: 122,610;
   al medesimo comma sostituire la cifra: 139,610 con la seguente: 119,610;

ex 1. 11. 44.