stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.530. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.530.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
  83-bis. A decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone economiche speciali. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona economica speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ex 1. 11. 18.