Al comma 83, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esonero del versamento di cui sopra è riconosciuto, per il biennio 2016- 2017, per una entità pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, a favore delle aziende localizzate nelle regioni meridionali, a condizione che le assunzioni riguardino lavoratori con età inferiore a 29 anni o lavoratori con età superiore a 55 anni, e solo nel caso in cui le assunzioni concorrano a determinare un saldo positivo tra le assunzioni e le cessazioni a tempo indeterminato verificatesi nei dodici mesi precedenti. Alle minori entrate si provvede attraverso le risorse derivanti dalla programmazione 2014-2020 dei Fondi FESR e FSE.