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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.520. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.520.

  Al comma 83, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:
  Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento all'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Nell'ipotesi di assunzione di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo trentasei mesi. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al primo periodo, con l'esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

  Conseguentemente sostituire il comma 341, con il seguente:
  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;

  Conseguentemente al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;

  Conseguentemente al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento;

  Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 92 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018.

ex 1. 11. 53.