Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
61-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.