stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.315. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.315.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. 1. All'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:
   a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
   b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
   c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
   d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
   e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

  5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ex *1. 4-quater. 7.