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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.304. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.304.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Il secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del comune di loro ubicazione».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.

ex 1. 4-ter. 6.