Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
94-bis. Il comma 1 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito, comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51, ad eccezione delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti di cui alla lettera f) del medesimo comma 2, che sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente come disposto dall'articolo 100, comma 1».
Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.