Dopo il comma 534-quinquies, aggiungere il seguente:
534-quinquies.1. L'esercizio di nuovi sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.
Conseguentemente al comma 534-sexies, dopo le parole: 534-quinquies aggiungere la seguente: 534-quinquies.1.