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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2028. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.2028.

  Dopo il comma 523, aggiungere i seguenti:
  
523-bis. Ai fini dell'adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione di idrocarburi, il comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
  1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
  a) permesso di prospezione: 3.000 euro per chilometro quadrato;
  b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
  c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
  d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
  e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
  f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
  g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

  523-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  523-quater. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 523-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare.

ex 1. 47. 40.