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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1897. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.1897.

  Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-bis avvenute nei sessanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.

ex 0. 1. 42. 73. 112.