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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1788. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.1788.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del. Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali.

ex 0. 1. 42. 73. 61.