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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1773. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.1773.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

ex 0. 1. 42. 73. 47.