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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1582. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.1582.

  Dopo il comma 406 aggiungere i seguenti:
  406-bis. Alle persone fisiche e giuridiche è agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 per le operazioni di cui al comma 3.
  406-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute datali enti per le operazioni di cui al comma 3.
  406-quater. Le operazioni per cui si prevede l'applicazione dei commi 1 e 2 sono le seguenti:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzata una più oculata pianificazione territoriale;
   b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
   c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;
   d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità dei terreno, della roccia della e della sede stradale;
   e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione riparlale;
   f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
   g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione fa perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o personale tecnico interno specializzato;
   i) gli interventi di rimozione di materiali contenti amianto.

  406-quinquies. L'articolo bonus di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in: Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è prorogato fino al 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente:
   a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   c) dopo il comma 544, inserire il seguente:
  544-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

  1. In deroga a all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 percento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo».

  Le dotazioni il conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

ex 1. 34-quinquies. 13.