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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1419. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.1419.

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:
  362-bis. Al fine di valorizzare il merito del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale, in particolare del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono avviate entro il mese di settembre 2016 le procedure concorsuali, ordinarie e riservate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 e autorizzate dalla Corte dei conti.
  362-ter. Entro la stessa data è avviato un piano per la copertura di tutti i restanti posti effettivamente liberi vacanti del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi e di tutti i profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
  362-quater. Entro la stessa data è avviata una trattativa con le parti interessate sulla mobilità professionale, in particolare per la valorizzazione all'interno delle procedure concorsuali di cui ai commi 362-bis e 362-ter del personale Assistente amministrativo già idoneo nelle prove selettive dell'ultimo concorso e che ha sostituito per almeno un triennio il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo nazionale integrativo del comporto scuola vigenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

ex 1. 33. 206.