Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
268-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso ai corpi di Polizia civili e militari stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
268-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi dai contratti di locazione di cui al comma 268-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
268-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 32-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 268-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
268-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 268-bis a 268-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.