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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1193. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.1193.

  Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:
  255-bis. L'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di efficienza ed efficacia detrazione amministrativa dello Stato, si conferma l'inserimento a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito, con conseguente abbandono da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca dei giudizi di primo grado e d'appello ancora pendenti, dei soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate «sulla base del cosiddetto »principio dell'assorbimento« desumibile dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito nella legge n. 168 del 2005, secondo il quale »conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”, in combinato disposto con l'articolo 13 del bando del concorso indetto con DDG n. 82 del 24 settembre 2012 e con il decreto n. 356 del 23 maggio 2014 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

ex 1. 27. 134.