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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1142. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.1142.

  Sostituire il comma 248 con il seguente:
  248. Le disposizioni recate al comma 246 si applicano, in deroga alle previsioni di cui al Patto di Stabilità, con apposite risorse nelle stesse modalità ed in proporzione alla consistenza numerica anche al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «Art. 17.1. - (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti».

ex 1. 27. 153.