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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1085. in Assemblea riferita al C. 3444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2015  [ apri ]
1.1085.

  Dopo il comma 220, inserire i seguenti:
  «220-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  220-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure incorso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  220-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 220-bis, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancia triennale 2015-2017, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  220-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 220-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle datazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione »Tutela della salute« dello stato di previsione del Ministero della salute.
  220-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 220-quinquies.
  220-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ex *1. 25. 57.