Dopo il comma 535 aggiungere il seguente:
535-bis. Al comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata a progetti sperimentali nel campo del recupero delle dipendenze in particolare delle dipendenze “sine materia”, ivi compresa la ludopatia, nonché all'adozione di una campagna di comunicazione pubblica televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online.».