Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
138-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25.
1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
2. La prova di selezione avviene come definito dall'articolo 36 del presente decreto legislativo.
b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28.
1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.»
c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Art. 29.
1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.»
d) all'articolo 36, comma 1:
1) dopo le parole: «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» sono aggiunte le seguenti: «ed ai corsi specifici in medicina generale»;
2) dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti «, sentito il Ministro della salute»;
3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato»;
4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nelle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».