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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2015  [ apri ]
1.1.

  All'articolo 1, comma 1, l'allegato n. 1, è sostituito con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale 2016 2017 2018
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) –35.400 –20.000 –11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 278.400 295.000 260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

  All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 33, sopprimere la lettera
a);
   b) al comma 34, sopprimere la lettera a);
   c) sopprimere il comma 35;
   d) sostituire il comma 36, con il seguente:

  36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro per l'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018;

  Borse di studio.
   e) al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare.
   f) dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
  1. «196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.
  196-ter. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare».

  Edilizia scolastica.
   g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;
   h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

  Cyber security.
  548-bis. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-bis, è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Strumentazione delle forze dell'ordine.
  548-quater. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Investimenti difesa e sicurezza.
  548-quinquies. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto del terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-sexies. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Bonus 80 euro forze dell'ordine.
  548-septies. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

  Fondo periferie.
  548-octies. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato “Programma”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali».
  548-novies. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-octies, entro il 1o marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-octies alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  548-decies. Con il decreto di cui al comma 548-novies sono altresì definiti:
   a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
   b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma di cui al comma 548-octies, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

  548-undecies. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
  548-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-octies a 548-undecies, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  Card cultura giovani.
  548-ter decies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  548-quater decies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Credito imposta sistemi sicurezza.

  548-quindecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.
  548-sedecies. Il contributo all'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

  Credito di imposta strumenti musicali.
  548-septies decies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze; sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  2 per mille associazioni culturali.
  548-octies decies. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

  Assunzioni FFP.
  548-novies decies. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo dei territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o marzo 2016».

  Conseguentemente,
   al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce «ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127».

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 9.000.000;
   anno 2017: – 50.000.000;
   anno 2018: – 30.000.000.

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 1.370.000.

  Conseguentemente,
   alla Tabella E, missione:
Sviluppo riequilibrio territoriale programma: Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) apportare le seguenti modifiche:

  2017
   CP: – 15.000.000;
   CP: – 15.000.000.

  2018
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.

Il Governo
1.1.
approvato

  All'articolo 1, comma 1, sostituire l'allegato n. 1 con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale 2016 2017 2018
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) –35.400 –20.000 –11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 278.400 295.000 260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

  All'articolo 1, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 33, sopprimere la lettera
a);
   b) al comma 34, sopprimere la lettera a);
   c) sopprimere il comma 35;
   d) sostituire il comma 36, con il seguente:

  36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro per l'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018;

  Borse di studio.
   e) al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare.
   f) dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
  1. «196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.
  196-ter. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare».

  Edilizia scolastica.
   g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;
   h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

  Cyber security.

  548-bis. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-bis, è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Strumentazione delle forze dell'ordine.

  548-quater. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Investimenti difesa e sicurezza.

  548-quinquies. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto del terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-sexies. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Bonus 80 euro forze dell'ordine.

  548-septies. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

  Fondo periferie.

  548-octies. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali».
  548-novies. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-octies, entro il 1o marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-octies alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  548-decies. Con il decreto di cui al comma 548-novies sono altresì definiti:
   a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
   b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma di cui al comma 548-octies, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

  548-undecies. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
  548-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-octies a 548-undecies, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato “Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  Card cultura giovani.

  548-ter decies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  548-quater decies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Credito imposta sistemi sicurezza.

  548-quindecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.

  548-sedecies. Il contributo all'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

  Credito di imposta strumenti musicali.

  548-septies decies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze; sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  2 per mille associazioni culturali.
  548-octies decies. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

  Assunzioni FFP.

  548-novies decies. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo dei territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o marzo 2016».

  Conseguentemente,
   al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce «ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127».

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 9.000.000;
   anno 2017: – 50.000.000;
   anno 2018: – 30.000.000.

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 1.370.000.

  Conseguentemente,
   alla Tabella E, missione:
Sviluppo riequilibrio territoriale programma: Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) apportare le seguenti modifiche:
  2017
   CP: – 15.000.000;
   CP: – 15.000.000.

  2018
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.

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