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Legislatura XVII

Proposta emendativa 42.75. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2015  [ apri ]
42.75.
approvato

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. È istituito un Fondo di solidarietà, di seguito denominato «Fondo», per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.A., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
  491-ter. Il Fondo è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni di cui al comma 491-quater e sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità e i termini definiti con i decreti di cui al comma 491-quater. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.
  491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni, i criteri di quantificazione delle prestazioni, nonché le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale. In caso di procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-bis.
  491-quinquies. Con i decreti di cui al comma 491-quater sono anche definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
   c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
   d) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

  491-sexies, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.
  491-septies. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.
  491-octies. La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.

Il Governo