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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20-bis.24. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
20-bis.24.
approvato

  Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
  171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante nazionale è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per le spese di funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 200.000;
   2017: – 200.000;
   2018: – 200.000.