All'emendamento del Governo 42. 75, sostituire il capoverso 491-quater con il seguente:
491-quater. Una quota pari al 90 per cento degli utili realizzati dagli enti ponte di cui al comma 491-bis è attribuita agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di ripartizione di tale quota parte del capitale tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente. I dividendi distribuiti sono vincolati all'estinzione dei prestiti agevolati ai sensi del comma 2.