All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
491-novies. Allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli a danno dei risparmiatori e degli investitori in situazioni analoghe a quelle verificatesi in relazione alle banche indicate al comma 491-bis, e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica anche ai casi disciplinati dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.