Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il capoverso comma 491-bis con il seguente:
491-bis. È istituito un fondo di Solidarietà, di seguite denominato «Fondo», per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoli o coltivatori diretti.
b) al capoverso comma 491-ter sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 500 milioni.