All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
491-novies. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui all'articolo 1 comma 491-bis della presente legge, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183.