Alla lettera a), dopo le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: Per la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già smantellati o non più armati da destinare ad itinerari cicloturistici è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui alla legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.