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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.22.78.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/12/2015  [ apri ]
0.22.78.2.

  Dopo il capoverso comma 190-quater, aggiungere il seguente:
  126-quinquies. Il processo di stabilizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i), ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della stabilizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese.

  Al relativo onere si provvede mediante analoga riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.

em. 22.78.