Al comma 1, nono capoverso «Art. 452-decies», sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;
2) al comma 2, sopprimere le parole: «, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno,».