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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 342-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/04/2015  [ apri ]
1.1.

  Prima del comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1.0. Al capo I del titolo VI del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:
  «Art. 437-bis – (Traffico e abbandono di materie nucleari). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, trasforma, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.
  Si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se dal fatto di cui al primo comma deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
   1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.

  Conseguentemente al comma 5 dopo le parole: sono inserite le seguenti: ««sono aggiunte le seguenti: «437-bis,».