Al comma 1, capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere infine le seguenti parole: Al fine del raggiungimento degli obbiettivi stabiliti dalla direttiva Europea 2000/53/CE del 18 settembre 2000 recepita in Italia dal D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, i produttori di automezzi che hanno stabilimenti o luoghi di stoccaggio e distribuzione in Italia, sono tenuti a ritirare dai demolitori presenti sul territorio nazionale le parti dei veicoli non rottamabili e/o rottamate. Il Governo è delegato ad emanare i relativi decreti di attuazione del presente articolo.