Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, aggiungere il seguente:
«Art. 452-sexies.1 – (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente è equiparata alla mancanza di autorizzazione, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo di conseguirla».