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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.39. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.39.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, aggiungere il seguente:
  Art. 452-sexies.1 – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque altera in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto – legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e al decreto ministeriale 18 dicembre 2011, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.
  Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante produzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
  Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione aumentata di un terzo e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.