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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.110. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.110.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, aggiungere il seguente:
  Art. 452-sexies.1 – (Frode in materia ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 25.000.
  Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000».