stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.106. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.106.

  Al comma 1, capoversoArt. 452-bis, primo comma, alinea, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 20.000.

  Conseguentemente,
   al medesimo alinea, dopo la parola:
cagiona aggiungere le seguenti: o contribuisce a cagionare il pericolo di.
   sostituire il capoverso 452-ter con i seguenti:
  Art. 452-ter. – (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 250.000.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.
  Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
  Art. 452-ter.1. – (Disastro ambientale). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il disastro ambientale, è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 200.000 a euro 1.000.000.
  La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

  Art. 452-ter.2. – (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica). – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-ter.1, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:
   1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della flora o del patrimonio naturale;
   2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della fauna selvatica.

  Le pene sono aumentate di un terzo se l'uccisione della fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche.
  Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica la compromissione o il deterioramento, le pene sono aumentate fino alla metà.

  Art. 452-ter.3. – (Traffico di rifiuti). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.
  Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.
  Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000.
  Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento durevole:
   1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) per la flora o per la fauna selvatica.

  Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.
   al capoverso 452-quater, sostituire le parole da: e 452-ter fino alla fine del capoverso con le seguenti:, 452-ter, 452-ter.1, 452-ter.3, è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.