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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.101. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.101.

  Al comma 1, al capoversoArt. 452-bis premettere il seguente:
  «Art. 452.1. – (Definizione). – Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali e delle opere dell'uomo meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento per il loro interesse storico, paesaggistico, artistico, archeologico e architettonico.
  Le condotte criminose tipizzate nel presente titolo sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»