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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Delega al Governo per il coordinamento della normativa concernente gli illeciti ambientali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato al coordinamento e al riordino delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.
  2. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;
   b) coordinamento e riordino del sistema sanzionatorio, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
   c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;
   d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui al presente articolo.

  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dalla presente legge le modifiche strettamente necessarie a coordinare la stessa con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.