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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.18. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.18.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-sexies, aggiungere i seguenti:
  Art. 452-sexies.1 – (Frode in materia ambientale). – Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, altera in qualsiasi modo, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a sette anni.
  Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
  In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

  Art. 452-sexies.2. – (Pene accessorie). – La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:
   a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;
   b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;
   c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
   d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

  Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Dopo l'articolo 308 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:
  «Art. 308-bis.(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). – 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
  2. In caso di inerzia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il risarcimento del danno ambientale, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

  2-ter. All'articolo 318, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006».

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (F.P.C.R.A. – Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la prevenzione e il contrasto dei reali ambientali e per la bonifica dei siti inquinati, di seguito denominato «F.P.C.R.A.» con dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2014-2016, per il finanziamento degli interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) controllo e repressione delle violazioni in materia ambientale e dei traffici contro l'ambiente;
   b) monitoraggio delle merci oggetto di esportazione e, previo trattamento, importazione, al fine di verificare la effettiva rispondenza delle merci stesse alle nozioni di rifiuto o di materia prima;
   c) funzionamento e costante aggiornamento di un apposito sistema statistico dei reati ambientali, predisposto sulla base di apposito decreto dei Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   d) formazione specifica e aggiornamento del personale addetto alla prevenzione e al contrasto delle violazioni in materia ambientale;
   e) bonifica e recupero dei siti inquinati.

  2. Il fondo è altresì finanziato con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 452-bis e seguenti del codice penale.
  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.