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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.17. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.17.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 452-quinquies, aggiungere il seguente:
  «Art. 452-quinquies.1 – (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli da 452-bis a 452-quinquies, nonché dall'articolo 452-sexies ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
  La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso, previsto dall'articolo 416-bis».