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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.112. in Assemblea riferita al C. 342-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2014  [ apri ]
1.112.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo l'articolo 256-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 256-ter. – 1. Fuori dei casi degli articoli 423-bis, 426, 427 e 439 del codice penale, chiunque distrugge, rompe, deteriora, altera, rende inservibile, deturpa, abbatte o divelle elementi naturali del paesaggio, del suolo o del sottosuolo, compromettendo l'equilibrio ambientale di un determinato territorio o di una porzione di esso, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 200 mila euro a un milione di euro. Se il fatto deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo».
   all'articolo 257:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «dell'arresto da» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
    b) al comma 2, le parole da «dell'arresto da» sino a: «cinquantaduemila euro» sono sostituite da: «della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a cinquantamila euro»;
    c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se il fatto di cui ai commi 1 e 2 deriva da colpa, la pena è diminuita di un terzo».
   all'articolo 259, comma 1, primo periodo, le parole da «dell'ammenda» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «della reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 50 mila euro».
   all'articolo 260-bis:
    a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 mila euro»;
    b) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 mila euro»;
    c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 10 mila a 100 mila euro»;
    d) al comma 3, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2 mila a 20 mila euro»;
    e) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da mille a 10 mila euro»;
    f) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 500 a 2 mila euro»;
    g) al comma 4, primo periodo, le parole da: «sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «multa da 20 mila a 100 mila euro e con l'interdizione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui il fatto è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore»;
    h) al comma 4, quarto periodo, le parole da: «la sanzione amministrativa» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «l'ammenda da mille a 5 mila euro»;
    i) al comma 7, primo periodo, le parole da: «la sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2 mila a 10 mila euro»;
    j) al comma 9-bis, primo periodo, le parole da: «alla sanzione amministrativa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla multa»;
    k) al comma 9-bis, secondo periodo, la parola: «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena»;
    l) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: «delle violazioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati»;
   conseguentemente, al secondo periodo, la parola: «sanzione» è sostituita dalla seguente: «pena»;
   all'articolo 263, comma 1, dopo le parole: «I proventi» sono aggiunte le seguenti: «delle pene e».
   dopo l'articolo 263 sono aggiunti i seguenti:
  «263-bis. (Garanzia per il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi). Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, dispone con decreto motivato il sequestro conservativo dei beni immobili e mobili registrati dell'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di risarcire i danni prodotti e di ripristino dello stato dei luoghi;
  263-ter. (Confisca per equivalente). Per i reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257, 259 e 260-bis, si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale;
  263-quater. (Causa di non punibilità). Non è punibile l'imputato di reati di cui agli articoli 137, 255, 256, 256-bis, 256-ter, 257 e 259 che prima del rinvio a giudizio elimini le conseguenze del reato, ove necessario ripristinando lo stato dei luoghi».

  1-ter. All'articolo 25-undecies, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) per i reati di cui agli articoli 256, 256-bis e 256-ter».