Al comma 1, al capoversoArt. 452-bis premettere il seguente:
«Art. 452.1. – (Definizione). – Ai fini dell'applicazione del presente titolo, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali e delle opere dell'uomo meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento per il loro interesse storico, paesaggistico, artistico, archeologico e architettonico.
Le condotte criminose tipizzate nel presente titolo sono punibili solo se hanno avuto inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»